A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Molti motivi di litigio tra gli ex, anche dopo la sentenza di separazione o di divorzio, riguardano quali siano le spese da ripartirsi al 50% tra di loro.
Le spese possono essere ordinarie (ad es. l’acquisto di medicinali da banco, libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento) e straordinarie (interventi chirurgici, cure oculistiche, dentistiche, termali, fisioterapiche, viaggi studio all’estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati, spese per la baby sitter, acquisto di un motorino, conseguimento della patente di guida, ecc).
Per ottenere il rimborso delle spese straordinarie effettuate è però necessario vi sia un previo accordo tra i genitori, salvi alcuni casi urgenti.
Quando non è necessario il preventivo accordo per richiedere all’altro genitore la metà delle spese sostenute?
Le spese straordinarie per le quali serve un preventivo accordo tra i genitori sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private, ecc), sportive (attrezzature e ciò che è necessario per l’attività agonistica) e medico sanitarie (interventi chirurgici).
Le spese straordinarie, per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori ma che, una volta sostenute da uno dei due, comportano, comunque, il diritto al rimborso del 50%, sono quelle relative a libri scolastici, visite sanitarie urgenti, cure oculistiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori, ecc.