11 Febbraio 2021

SEPARAZIONE E DIVORZI – Niente più segreti sui conti correnti e sui redditi del coniuge

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Studio Legale Borgomanero – Con una recente sentenza del Consiglio di Stato, che dovrà essere applicata dall’Agenzia delle Entrate, è stato stabilito che il marito o la moglie, in caso di separazione o divorzio (ma questo principio vale anche anche per le coppie di fatto) può ottenere dall’Agenzia delle Entrate di residenza dell’ex tutte le informazioni economiche necessarie: le dichiarazioni dei redditi, i contratti di locazione fonte di reddito, indicazione dei conti correnti, conti titoli, depositi e risparmi.

Mentre prima di tale decisione era necessario un provvedimento del Giudice del Tribunale, che non sempre si era certi di ottenere, da ora in poi sarà più facile accedere a queste informazioni, senza troppe formalità.

Questa decisione del Consiglio di Stato, che è organo amministrativo, potrà permettere una maggiore trasparenza del coniuge economicamente più debole nella tutela dei propri diritti.

Condividi:



20 Maggio 2020

LA CAUSA DI SEPARAZIONE

A cura dell’avv. Mattia Cornacchia – Studio Legale Borgomanero, Novara – Quando due coniugi decidono di separarsi il giudizio può essere di due tipi: consensuale, ossia con un accordo o, in caso contrario, giudiziale.

L’accordo deve tener conto di alcuni aspetti molto importanti tra i quali, ad esempio, a chi dei due verrà assegnata la casa coniugale, con chi abiteranno i figli (infatti sebbene l’affidamento dei minori sia di regola congiunto, la collocazione viene di solito stabilita presso solo uno dei genitori, solitamente la madre) ed il relativo contributo al mantenimento: ossia la somma che il genitore non collocatario dovrà versare mensilmente all’altro coniuge per il mantenimento della prole.

Oltre a questi aspetti l’accordo deve individuare la misura di pagamento delle spese straordinarie dei figli che ciascun genitore dovrà affrontare ed, infine, i giorni in cui il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli (di solio a weekend alterni). Per un approfondimento si può consultare l’articolo sulle spese ordinarie e straordinarie  https://www.cornacchiastudiolegale.it/separazione-e-divorzio-quali-sono-le-spese-al-50/.

Nel caso in cui, invece, marito e moglie non trovino un accordo o, come spesso accade, uno dei due chieda l’addebito della separazione all’altro, la separazione sarà giudiziale.

Sia nel caso di separazione consensuale che giudiziale, le parti dovranno partecipare ad una prima udienza tenuta dal presidente del tribunale.

Nel caso di separazione consensuale il tribunale si limiterà ad omologare gli accordi presi dai coniugi.

Nel caso di separazione giudiziale invece verranno adottati dei provvedimenti provvisori che riguarderanno l’assegnazione della casa coniugale, la collocazione dei figli e l’importo del mantenimento, oltre a stabilire il regime di visita e le spese straordinarie.

In caso di separazione giudiziale la causa verrà poi proseguita da un altro giudice, ma nel frattempo e per tutta la durata della controversia i provvedimenti provvisori, salvo eccezioni, rimarranno in vigore.

Condividi:



1 Febbraio 2020

IL GENITORE CHE LASCIA I FIGLI AI NONNI PERDE L’AFFIDAMENTO

A cura dell’avv. Mattia Cornacchia – Studio Legale Borgomanero, Novara – Secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza 1191/2020), il padre separato che non può (o non vuole) effettivamente passare il proprio tempo insieme ai figli, lasciando tale incombenza ai nonni, ne perde l’affidamento.

I motivi di tale decisione riguardano la “scarsa presenza del padre nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie “delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre, spesso in difficoltà a gestire le nipoti”; “disagio mostrato dalle stesse”; “mancanza di comunicazione e trasparenza in ordine alle abitudini di vita del padre e dal contesto svalutante verso la madre in cui le minori erano costrette a vivere quando stavano con il padre.”

Per tale motivo è opportuno, in una causa di separazione o di divorzio, stabilire espressamente (anche con un accordo con l’altro coniuge) che i nonni potranno aiutare l’uno o l’altro genitore a badare ai nipoti.

Condividi:



15 Dicembre 2019

SE IL REGALO DI NATALE NON VA BENE, POSSO CHIEDERE DI CAMBIARLO?

A cura dell’avv. Mattia Cornacchia – Studio Legale Borgomanero – Siamo nel vivo degli acquisti dei regali di natale. Ne facciamo e ne riceviamo, ma come dobbiamo comportarci se il regalo ricevuto o fatto non va bene? Magari abbiamo sbagliato la taglia del maglione oppure abbiamo ricevuto un regalo che proprio non ci piace. Possiamo cambiarlo? Vediamo i due casi più frequenti.

Se l’acquisto è stato fatto direttamente in negozio non è previsto alcun diritto di recesso (quindi non si potrebbe restituire o cambiare nulla). Capita tuttavia che il negoziante, per semplice cortesia, sia disposto a sostituire il regalo, ma non ne ha l’obbligo.

Se invece abbiamo comperato qualcosa attraverso internet (o comunque non in un negozio fisico, ossia fuori dai locali commerciali), la legge ci dà tempo fino a 14 giorni dal ricevimento del bene per esercitare il diritto di recesso (con raccomandata o con altro mezzo idoneo) per poter restituire quanto acquistato e vedersi rimborsato il costo sostenuto.

Condividi:



6 Agosto 2019

È LEGALE PORTARE I CANI IN SPIAGGIA SENZA MUSERUOLA?

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – A molti sarà capitato di chiedersi, soprattutto in questo periodo estivo, se esistono delle regole per portarsi il proprio fedele compagno in spiaggia.
È bene sapere che il codice civile non vieta di portare con sé i propri animali sulle spiagge libere.
Ma questo non basta: bisogna infatti informarsi se esiste un regolamento comunale che impedisca o limiti tale diritto, con conseguente possibilità di vedersi appioppare una multa per tale infrazione.

Il TAR del Lazio (sentenza n°176/19) ha però recentemente annullato un’ordinanza comunale che disciplinava questo argomento, in quanto imponeva un divieto che non era sufficientemente motivato.

Ambito penale
Al di là del fatto che sia lecito o meno portare i propri animali in spiaggia, resta fermo che il proprietario di un animale è responsabile anche penalmente (oltre ad essere tenuto al risarcimento del danno civile) nel caso di lesioni provocate dal proprio animale a persone estranee.

Condividi:



5 Marzo 2019

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA FARE SE SOTTOPOSTI A CONTROLLO?

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Sono molto frequenti le contestazioni in materia di guida in stato di ebbrezza. Ma come bisogna comportarsi in caso di controllo con il famigerato etilometro?

Molte volte infatti capita che gli agenti, sebbene prima di effettuare l’accertamento debbano avvisare che la persona sottoposta all’esame con l’etilometro ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, omettono tale avvertimento: questo comporta una nullità della procedura e la conseguente assoluzione in caso di processo penale.

In questi casi sarebbe bene registrare, anche con il telefonino, la conversazione audio di quanto sta accendo e tale attività è perfettamente lecita e non necessita del consenso degli agenti.

Altra cosa importante potrebbe essere quella di chiedere, prima di sottoporsi al rilievo, di poter visionare il libretto metrologico del dispositivo che viene utilizzato dagli agenti, al fine di verificare se è stato sottoposto alla visita periodica annuale (presso il CSRPAD).

Ci sono poi molte altre “regole” che devono essere seguite affinché l’accertamento risulti legittimamente valido, ma sapere se queste sono state osservate è meglio rivolgersi ad un legale di propria fiducia.

Il consiglio è quello di non guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche per salvaguardare l’incolumità propria e di quella delle altre persone.

Condividi:



20 Gennaio 2019

BOLLETTE DI GAS, LUCE E ACQUA: QUELLE VECCHIE NON SI PAGANO

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Sono cambiate le regole per la prescrizione delle bollette relative alle utenze domestiche: mentre prima i gestori potevano chiedere il pagamento dei consumi arretrati fino a cinque anni, adesso non posso andare oltre i tre anni.

Questa differenza è davvero notevole se si pensa che molto spesso i consumatori si vedono recapitare bollettini di conguaglio, soprattutto quando cambiano gestore, relativi a consumi di molti anni prima.

Considerato che il pagamento della bolletta inizia a decorrere dal mese successivo a quello di ricezione del documento, se entro i successivi tre anni l’utente non riceve diffide di messa in mora con raccomandata munita di avviso di ricevimento AR o altri atti equivalenti, potrà considerarsi legittimamente non più obbligato al pagamento della bolletta.

Ricordiamo che se il pagamento è comunque dovuto perché relativo ai tre anni precedenti, in ogni caso il consumatore può sempre ottenere una dilazione a rate e le compagnie di erogazione del servizio non si possono opporre.

Il consiglio è quello di controllare in ogni caso sempre i consumi effettivi, per tenerli sotto controllo ed evitare brutte sorprese.

Condividi:



9 Dicembre 2018

SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUALI SONO LE SPESE AL 50%?

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia –  Molti motivi di litigio tra gli ex, anche dopo la sentenza di separazione o di divorzio, riguardano quali siano le spese da ripartirsi al 50% tra di loro.

Le spese possono essere ordinarie (ad es. l’acquisto di medicinali da banco, libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento) e straordinarie (interventi chirurgici, cure oculistiche, dentistiche, termali, fisioterapiche, viaggi studio all’estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati, spese per la baby sitter, acquisto di un motorino, conseguimento della patente di guida, ecc).

Per ottenere il rimborso delle spese straordinarie effettuate è però necessario vi sia un previo accordo tra i genitori, salvi alcuni casi urgenti.

Quando non è necessario il preventivo accordo per richiedere all’altro genitore la metà delle spese sostenute?

Le spese straordinarie per le quali serve un preventivo accordo tra i genitori sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private, ecc), sportive (attrezzature e ciò che è necessario per l’attività agonistica) e medico sanitarie (interventi chirurgici).

Le spese straordinarie, per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori ma che, una volta sostenute da uno dei due, comportano, comunque, il diritto al rimborso del 50%, sono quelle relative a libri scolastici, visite sanitarie urgenti, cure oculistiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori, ecc.

Condividi:



26 Agosto 2018

TATUAGGI A NORMA DI LEGGE

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – È stato recentemente presentato un disegno di legge che prevede l’introduzione di una normativa dettagliata per tatuaggi e piercing, riguardante soprattutto le indicazioni igienico-sanitarie.

Le Regioni dovranno provvedere ad emanare apposite linee guida per organizzare i corsi di formazione obbligatori (150 ore sia di teoria che di pratica) per abilitare tatuator e piercer.

Per poter aprire un centro di tattoo e piercing sarà istituito un vero e proprio albo per tatuatori e con tanto di segnalazione certificata di inizio attività.

Importante l’articolo 4, che prevede che i minori di 18 anni hanno bisogno del consenso di uno dei genitori e comunque devono aver compiuto 14 anni.

L’articolo 6 definisce tutte le sanzioni pecuniarie, dai 1.000 agli 8.000 euro, relative ai divieti.

Alle aziende sanitarie toccheranno anche campagne informative sui rischi correlati alle pratiche non corrette di tatuaggi e piercing.

Infine, l’articolo 12 prevede l’aggiornamento delle tabelle allegate contenenti la lista dei coloranti e altre sostanze utilizzate per effettuare tatuaggi.

Per seguire l’iter parlamentare: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49570.htm

Condividi:



4 Giugno 2018

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

A cura dell’Avv. Mattia Cornacchia – Il “danno da vacanza rovinata” è un danno morale definito dal Codice del Turismo (D.Lvo n°79/11) è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Questo danno è risarcibile al pari della perdita del bagaglio, del ritardo del volo aereo e di altri danni (che invece sono voci di danno autonome e non fanno parte del danno da vacanza rovinata).

Ricordiamo che sono previsti da parte dei tour operator  dei veri e propri “obblighi informativi”, ferma restando la possibilità del turista di recedere dal contratto per giustificato motivo.

In caso di vacanza rovinata il turista deve presentare un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.

La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro il quale sarà possibile adire il Tribunale competente per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione, con diritto al risarcimento del danno in via equitativa.

Condividi: